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lunedì 26 maggio 2008

Divieto di grattugia e confezionamento all’estero del Grana Padano

Il tribunale di Lussemburgo conferma la tutela al marchio DOP Con sentenza del 13 febbraio scorso, il Tribunale di Lussemburgo ha ribadito il divieto a smerciare all'estero il formaggio Grana Padano, statuendo il principio già riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea con pronuncia del 20 maggio 2003. Il caso preso in esame dal Tribunale di Lussemburgo aveva ad oggetto il grattugiamento e confezionamento di grana padano ad opera delle società CACTUS SA e RESUMA SA, che in Lussemburgo commercializzavano il prodotto in dispregio della tutela riconosciuta al marchio DOP del Grana Padano, violando di fatto l'esplicita previsione del disciplinare in merito. Con ricorso il Consorzio Tutela del Grana Padano si era opposto a tale violazione proponendo la questione di illegittimità alla Corte di Lussemburgo che, con sentenza emessa in data 13 febbraio 2008, ancora in attesa di deposito, ha accolto le doglianze espresse dal Consorzio di tutela e quindi condannato le società lussemburghesi al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per la violazione dei diritti di marchio.
Una sentenza importante che, al di là della specifica tutela riconosciuta ad un marchio italiano, ribadisce fermamente il concetto di tutela del consumatore che, all'acquisto del prodotto grattugiato di Grana Padano avrà la sicurezza che il prodotto stesso proviene e viene trattato (grattugiato) unicamente nelle zone di origine.
All'esito del verdetto, il presidente del Consorzio del Grana Padano, Nicola Cesare Baldrighi, si è detto soddisfatto " Siamo molto soddisfatti per questa nuova sentenza. Premia lo sforzo che il Consorzio compie ogni giorno per tutelare la Denominazione di Origine Protetta Grana Padano, e conferma l'importanza di questa attività in sede legale anche nei Paesi dell'Unione Europea e all'estero".

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